La trasmissione dei dati deve avvenire rispettivamente entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2017 (in sede di prima applicazione, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1° dicembre 2016) ed entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016. A decorrere dal bilancio di previsione 2019 la trasmissione dei documenti contabili deve avvenire entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.
Le informazioni disponibili sulla finanza territoriale – con particolare riferimenti agli anni più recenti – sono “dinamiche” e vengono rese disponibili giornalmente sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti